Art. 2.

      1. I periodi di contribuzione previsti dall'articolo 1 si cumulano con quelli coperti da contribuzione, per una qualsiasi diversa attività, dall'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli derivanti da altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.